Nuovo decreto superbonus approvato alla Camera

In data 4 aprile 2023 la Camera dei Deputati ha approvato il nuovo decreto superbonus, vale a dire quello riguardante i crediti fiscali e gli altri bonus edilizi.

In realtà, non si tratta ancora di un provvedimento definitivo. Infatti, ora si tratta di attendere l’approvazione ulteriore che dovrebbe giungere, dopo la seconda lettura del Senato, entro il 17 aprile.

Il nuovo decreto prevede la proroga al 30 settembre 2023 del superbonus al 110% previsto per i lavori di ristrutturazione su villette e case unifamiliari. Ma solo se almeno il 30% dei lavori è stato effettuato entro fine settembre 2022.

Inoltre, rimangono il possibile sconto in fattura ed anche la cessione del credito nelle zone sismiche e nelle parti alluvionate delle Marche.

Idem per quanto concerne l’eliminazione delle barriere architettoniche, per gli interventi effettuati dalle onlus e per gli immobili di edilizia popolare (Iacp).

In tutti gli altri casi, è stato confermato lo stop allo sconto in fattura ed anche alla cessione del credito (decisione presa nel mese di febbraio).

Novità importanti anche per quanto concerne le banche, qui di seguito vedremo di cosa si tratta.

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Tutte le proroghe approvate dal nuovo decreto superbonus

In pratica, dunque, in alcuni casi sono state riconfermate le decisioni prese lo scorso mese di febbraio. 

Per frenare l’aumento dei crediti legati ai bonus edilizi, divenuto difficile da sostenere, sono state abolite due importanti possibilità.

Basta sconti in fattura e basta cessione del credito per le spese inerenti nuovi interventi di recupero edilizio, efficienza energetica, facciate, ecc. Salvo alcune eccezioni, vale a dire i casi sopra menzionati.

Rimane, invece, la possibilità per i proprietari di immobili di usufruire direttamente della detrazione fiscale.

Da sottolineare alcune deroghe al divieto, ad esempio per quei lavori per i quali la Comunicazione di inizio (Cila) sia già stata presentata.

L’aspetto delle proroghe è molto importante. Ecco le più importanti appena introdotte dal nuovo decreto superbonus approvato alla Camera dei Deputati:

 

    • Villette e case unifamiliari: il superbonus al 110% è stato prorogato al 30 settembre 2023, purché almeno il 30% delle opere sia già stato eseguito entro settembre 2022.
    • Edilizia libera: per i lavori che non necessitano di permessi o altri titoli abilitativi, è possibile continuare ad usufruire di sconto in fattura o cessione del credito. Questo vale per le spese affrontate per interventi per i quali, al 17 febbraio 2023, non siano stati versati acconti. Occorre un’autocertificazione da parte di chi cede il credito e da parte del concessionario, che deve attestare l’inizio lavori antecedente rispetto alla suddetta data (entrata in vigore del decreto).
    • Barriere architettoniche: in questo caso è passato l’emendamento che deroga allo stop per sconto in fattura e cessione del credito.
    • Aree sismiche, territori alluvionati nel 2022 nelle Marche, edilizia popolare e onlus: anche in questi casi, lo sconto in fattura e la cessione del credito rimangono delle possibilità di cui si può usufruire.
    • Varianti: i progetti di variante alla Cila, anche se presentati dopo il 17 febbraio, possono essere ammessi alla detrazione del 110%. Idem per quanto concerne sconto in fattura e cessione del credito.

Novità per le banche (e non solo)

Novità importanti anche per quanto concerne le banche, gli intermediari finanziari e le assicurazioni che hanno esaurito la propria capienza fiscale.

Questi soggetti avranno la possibilità di utilizzare i crediti fiscali 2022, derivanti da bonus edilizi, per sottoscrivere emissioni di Btp (buoni del tesoro poliennali) almeno decennali. Potranno usare un ammontare di crediti fino al 10% di quelli scontati annualmente.

La decisione riguarda gli interventi effettuati fino al 2022 e le sottoscrizioni di Btp, di emissione ordinaria, saranno possibili dal primo gennaio 2028.

La recente legge di conversione apporta anche un’altra novità.

Chi non è riuscito a concludere il contratto di cessione entro il 31 marzo 2023, può darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Si tratta della cosiddetta “remissione in bonis”, che comporta una sanzione di 250 euro.

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